Normativa regionale

Normativa regionale (L.R. 80/89 art. 1 ter):
"...sono considerati bosco i soprassuoli di superficie maggiore a 2.000 m quadrati, soprassuoli di minore superficie ma di larghezza superiore a 25 m (fasce alberate) se posti a meno di 100 m da boschi propriamenti dette. Sono considerati boschi anche i soprassuoli costituiti da specie arboree e/o arbustive colonizzatrici di età media uguale o superiore a tre anni formatisi su terreni destinati ad altra qualità di coltura..."

Si differenziano due forme di bosco:

  • fustaia o alto fusto: la rinnovazione del soprassuolo avviene attraverso piante nate da seme (disseminazione naturale, impianto)
  • ceduo: la rinnovazione del soprassuolo attraverso polloni emessi dalla ceppaia a seguito del taglio.

Il taglio della legna in bosco è regolamentato dal R.R: 1/93 "Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale". L'obiettivo di questa normativa è chiaramente quello di evitare il taglio indiscriminato, tutelando la risorsa bosco nell'interessa delle sue funzioni.

Chiunque intenda effettuare utilizzazioni boschive deve presentare apposita denuncia di taglio all'Ente competente (Comunità Montana) che rilascia, successivamente agli accertamenti del caso, l'apposita autorizzazione di taglio.

Questa procedura si applica esclusivamente per le aree classificabili come bosco ai sensi della normativa citata e il R.R. 1/93 definisce i parametri fondamentali dell'utilizzazione:

  • divieto del taglio a raso;
  • durata dell'autorizzazione (24 mesi per l'alto fusto, due stagioni silvane per il ceduo);
  • periodo dell'anno in cui è consentito il taglio (dal 15/10 al 31/03 fino a 600 m di altitudine, dal 01/10 al 15/04 da 600 a 1000 m di altitudine, dal 15/09 al 15/05 oltre i 1000 m di quota);
  • dopo quanti anni è possibile tagliare lo stesso bosco (turno);
  • quali ("le migliori") e quante piante rilasciare (matricine) (min. 90 all'ettaro);
  • come allestire i prodotti e sgomberare i boschi dai prodotti stessi (sgomberare entro 30 giorni dalla fine del taglio, lasciare liberi i sentieri e i canali dalle ramaglie ecc.).

Fino a determinati quantitativi (25 m cubi lordi per l'alto fusto, 2,5 ettari per il ceduo), è sufficiente, ai fini autorizzativi, la sola presentazione della denuncia di taglio nella quale è indicata la previsione quantitativa del materiale da utilizzare, vengono riportate le specie interessate, la superficie, i mappali ecc.

Oltre i suddetti parametri l'autorizzazione al taglio è rilasciata solamente a seguito della presentazione di una relazione di taglio, mentre se superano i 100 mc per l'alto fusto o per 7,5 ettari per il ceduo, è necessario presentare un progetto di taglio; entrambe le istanze devono essere redatte da un tecnico abilitato (dottore forestale). Sia nella relazione, sia nel progetto di taglio, l'aspetto fondamentale riguarda la scelta delle piante da rilasciare e da tagliare, effettuata dal tecnico attraverso l'operazione di contrassegnatura. Questa operazione viene effettuata nel ceduo segnando con vernice rossa gli alberi (matricine) da rilasciare al taglio, menre nell'alto fusto vengono segnati con il martello forestale gli alberi che dovranno essere tagliati (il martello forestale incide nel legno un simbolo identificativo il tecnico che lo effettua); tali segni servono anche ai funzionari della Comunità Montana e del Corpo Forestale dello Stato per i successivi controlli.

Se le prescrizioni di massima e/o le indicazioni progettuali non vengono rispettate (si taglia di più o diversamente da quanto contrassegnato), il R.R. 1/93 prevede delle sanzioni amministrative a seguito degli accertamenti degli organi competenti.

Nell'ottica della tutela del bosco, la normativa non regola solamente il taglio ma è volta anche alla difesa degli incendi boschivi (norma l'accensione dei fuochi), la difesa fitosanitaria (operazioni da effettuarsi nel caso di attacchi di patogeni animali o vegetali) e la tutela degli alberi monumentale (Piano Urbanistico di Valle Trompia).

Ultima modifica: Mar, 15/11/2016 - 08:43