Guida ai servizi

In questa sezione sono riportati i documenti e le informazioni previste dall'articolo 35, comma 3 del Decreto legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA", in vigore dal 20/04/2013, che prevedeono quanto segue:
 
Art. 35 - Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti  amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati.
  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano  i  dati  relativi  alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni
    a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di  tutti i riferimenti normativi utili;
    b) l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria;
    c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
    d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza  e  la  modulistica  necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme  di  legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso  con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
    e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
    f) il termine fissato  in  sede  di disciplina  normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione  di  un  provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
    g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione puo' essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato,  ovvero il  procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
    h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per  la sua conclusione e i modi per attivarli;
    i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
    l) le modalita' per  l'effettuazione  dei  pagamenti  eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
    m) il nome del soggetto a cui e' attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per  attivare tale  potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
    n) i risultati delle indagini di customer satisfaction  condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento. 
     
  2. Le pubbliche amministrazioni non  possono  richiedere  l'uso  di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di  omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere  avviati  anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non puo' respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.

Allegati

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Note: Art.35 comma 1 D.lgs 33-2013

Ultima modifica: Mer, 30/12/2015 - 10:34