Piano triennale per prevenzione della corruzione e della trasparenza

In questa sezione sono riportati i documenti e le informazioni previste dall'articolo 10, comma 8, lettera A) del Decreto legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA", in vigore dal 20/04/2013, relative al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione.

Prevenzione e repressione della corruzione e della illegalità

La Legge 190/2012, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, pubblicata sulla G.U. il 13 novembre 2012 entrata in vigore dal 28 novembre 2012, dispone obblighi di pubblicità sui siti web istituzionali.

Entro il 15 dicembre di ogni anno, ai sensi dell'art. 14, il Responsabile della prevenzione della corruzione, negli enti locali di norma il segretario (c. 7), dovrà pubblicare, nel sito web dell'amministrazione, una relazione recante i risultati dell'attività svolta e dovrà trasmetterla all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione.
Inoltre, al successivo comma 15, si prescrive che, al fine di assicurare i livelli essenziali di trasparenza dell'attività amministrativa, dovranno essere pubblicati nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini.

In particolare, le stesse PA dovranno assicurare tali livelli essenziali di trasparenza in riferimento ai procedimenti di:

  1. autorizzazione o concessione;
  2. scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
  3. concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
  4. concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009.

Con specifico riferimento poi ai procedimenti di cui alla lett. b) del comma 16 dell'art. 1, il successivo comma 32 dello stesso articolo precisa che «le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni devono trasmettere in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che, a sua volta, pubblica dette informazioni nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione».

Inoltre, per quanto concerne l'efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali, la Legge 190/2012 istituisce presso ogni prefettura l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. L'iscrizione nei citati elenchi, tenuti presso la prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede, soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia necessari per l'esercizio della relativa attività.

Ultima modifica: Lun, 01/07/2019 - 16:46