Rendiconti gruppo consiliari regionali/provinciali

Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali

  1. Le regioni, le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  e  le province pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari  regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite  o  assegnate  a ciascun  gruppo,  con  indicazione  del  titolo  di  trasferimento  e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì  pubblicati  gli atti e le relazioni degli organi di controllo.

  2. La mancata pubblicazione dei rendiconti  comporta  la  riduzione del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno. 

 

Non è previsto il deposito del rendiconto.

Riferimenti Normativi

Ultima modifica: Mer, 10/06/2020 - 14:53