Amministrazione Trasparente

La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

Guida per il cittadino
Contenuto dell'obbligo

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'art. 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica.

Il presente obbligo di pubblicazione non trova al momento applicazione in virtù della sospensione disposta dalla Deliberazione ANAC n. 382 dd. 12 aprile 2017

Riferimenti normativi
Ai sensi della l.r. n. 10/2014 e ss.mm., art.47, co.1, d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.
Nota

In questa sezione sono riportati i documenti e le informazioni previste dall'articolo 47 del Decreto legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA", in vigore dal 20/04/2013, che prevede quanto segue:

Sanzioni per casi specifici 

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni  e  dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la  situazione  patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione  in carica,  la  titolariaetà  di  imprese,  le  partecipazioni  azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il  secondo  grado,  nonchè tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà  luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria  da  500  a  10.000  euro  a carico del responsabile della mancata  comunicazione  e  il  relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione  o organismo interessato. 
2.  La  violazione  degli  obblighi  di  pubblicazione   di   cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad  una  sanzione  amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000  euro  a  carico  del  responsabile  della violazione.  La  stessa  sanzione  si  applica  agli   amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico  ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono  irrogate  dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto  dalla  legge  24 novembre 1981, n. 689.

 

Ad oggi non sono state comminate sanzioni relative la mancata comunicazione dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico (di organo di indirizzo politico).